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01 – INDICAM NEWS

Archivi fotografici aziendali e codice dei beni culturali

di Mondini Bonora Ginevra

Sempre più spesso gli archivi fotografici aziendali sono utilizzati dalle imprese come veri e propri “tool di marketing”: specie nel caso di realtà imprenditoriali storiche, le testimonianze di un passato glorioso e di una continuità aziendale rappresentano sicuramente un motivo di vanto per il brand e una fonte di attrattiva per i consumatori.

Molte delle aziende italiane storiche, sia private che pubbliche, dispongono infatti di autentici giacimenti fotografici sedimentati nel corso degli anni e dal contenuto assolutamente eterogeneo: si passa così dalle immagini degli impianti industriali e degli operai al lavoro su di essi alle visite presso gli stabilimenti di autorità e personaggi famosi. In taluni casi, gli autori delle fotografie sono prestigiosi fotografi a cui l’azienda ha commissionato e pagato i relativi servizi, mentre in altri casi risulta impossibile, a distanza di anni, risalire all’identità dell’autore delle fotografie.     

Gli archivi fotografici aziendali pongono dunque numerose problematiche legate al loro possibile utilizzo anche in via digitale, la cui soluzione passa necessariamente per una due diligence che, in funzione delle caratteristiche di ciascuna fotografia, ne evidenzi i limiti di utilizzo alla stregua della disciplina del diritto d’autore, del diritto all’immagine e della disciplina della privacy.

Non è tuttavia infrequente che lo sfruttamento di questi asset incontri dei limiti anche nella disciplina dei beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ciò si verifica principalmente in due ipotesi: 1) nel caso in cui le fotografie contenute nell’archivio aziendale ritraggano dei beni culturali; 2) nel caso in cui l’archivio in questione sia stato oggetto di “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi dell’art. 13 del Codice.

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  • Archivi fotografici aziendali riproducenti beni culturali

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 2 del Codice, per beni culturali si intendono “le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

In Italia, quasi tutto quello che ci circonda (dalle chiese alle piazze, dai monumenti agli edifici storici) potrebbe, potenzialmente, essere un bene culturale.

Non è dunque così inverosimile che le fotografie contenute in un archivio aziendale riproducano dei beni culturali. Al di là dell’ipotesi in cui le fotografie ricomprendano monumenti e altri luoghi di interesse storico, gli stessi impianti industriali ben possono rientrare in tale nozione quale testimonianza di “archeologia industriale”.

Gli artt. 10 e 11 del Codice forniscono un lungo e dettagliato elenco delle varie tipologie di beni culturali esistenti. In relazione alla loro disciplina, la principale distinzione è quella fra beni culturali pubblici e privati.

Con riferimento alla riproduzione e alla divulgazione di immagini di beni culturali di proprietà dello Stato e/o comunque in consegna al Ministero competente, alle Regioni, alle Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale (c.d. “beni culturali pubblici”), esse sono libere quando siano poste in essere:

  • senza scopo di lucro;
  • per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale;
  • in modo che tali immagini non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

In caso contrario, è richiesta un’esplicita autorizzazione dall’autorità che ha in consegna il bene e spesso il pagamento di un canone di concessione o di un corrispettivo di riproduzione, determinati sulla base del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente (cfr. art. 108 del Codice).

Nel caso, invece, di beni culturali di proprietà privata (che non siano stati dichiarati di interesse culturale), la relativa disciplina è integralmente rimessa al proprietario del bene.

Alla luce di quanto evidenziato, ogni attività di sfruttamento di un archivio fotografico aziendale dovrebbe essere fatta precedere da un’opportuna attività di due diligence, volta a verificare se l’archivio in questione contenga riproduzioni di beni culturali e, in caso affermativo, a determinare la disciplina applicabile.

In particolare, come visto, nel caso di beni culturali privati, ai fini della loro riproduzione sarà necessario ottenere l’autorizzazione del proprietario. Nel caso di beni culturali pubblici, invece, occorrerà preliminarmente verificare se la loro riproduzione rientri nelle libere utilizzazioni previste dall’art. 108 del Codice; in difetto, sarà necessario ottenere l’autorizzazione dell’amministrazione che ha in consegna il bene, spesso previo pagamento di un canone di concessione.

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  • Archivi fotografici aziendali oggetto di dichiarazione di interesse culturale

Può accadere che un archivio fotografico aziendale sia dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice in ragione della sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.

L’art. 127 del Codice pone a carico dei privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o singoli documenti dichiarati di interesse culturale, l’obbligo di permettere agli studiosi che ne facciano richiesta motivata la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente con spese a carico dello studioso. L’archivio “privato” dichiarato di importanza storica viene così assoggettato all’espletamento di un servizio nell’interesse della collettività, finendo per restringere – almeno in parte – le facoltà dei privati a beneficio dello sviluppo della cultura, della ricerca e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico (anche ai sensi dell’art. 9 Cost.).

Si badi, non si tratta di un generalizzato principio di piena accessibilità per il pubblico (come previsto dall’art. 122 del Codice per gli archivi “pubblici”), ma di un obbligo di consentire la consultazione a seguito di apposita richiesta.

E’ da ritenersi peraltro che l’eventuale sussistenza di diritti d’autore o connessi sulle fotografie, così come altri diritti di terzi, non sia di ostacolo né possa limitare il diritto di accesso all’archivio da parte degli interessati che ne facciano motivata richiesta. Ciò in forza di un generale principio di non contraddizione quale fondamento dell’ordinamento giuridico, secondo cui se una norma dell’ordinamento obbliga a tenere un determinato comportamento, non è possibile che un’altra norma dello stesso ordinamento consideri quel comportamento come illecito.

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Author: INDICAM Member

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