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01 – INDICAM NEWS

IL CASO COTY CONTRO AMAZON

di

di Mariachiara Anselmino

 

Lo scorso 2 aprile la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso sentenza relativamente al caso Coty Germany v. Amazon (C-567/18), l’ultimo degli svariati che vedono coinvolti gli intermediari online sul tema della responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale.

In seguito ad un acquisto simulato, Coty rilevava che sul sito www.amazon.de venivano pubblicizzati e venduti profumi “Davidoff” – di cui aveva licenza per la distribuzione – immessi nel mercato europeo senza il consenso del titolare del marchio. I prodotti erano stati spediti a Coty nell’ambito del programma “Logistica di Amazon” in forza del quale i prodotti venivano conservati da società del gruppo Amazon, tra le quali figurava la Amazon FC Graben, che aveva in gestione un deposito per il magazzinaggio delle merci. A fronte del diniego di Amazon Service Europe – società controllante di Amazon FC Graben e che aveva in gestione il sito – di divulgare i dati del seller trasgressore, Coty intentava causa a entrambe le società. Il processo arrivava fino alla Corte federale di giustizia tedesca che poneva all’attenzione della CGUE la seguente questione pregiudiziale: “Se una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti. In altre parole, se Amazon Service Europe e Amazon FC Graben, che gestivano un deposito per lo stoccaggio delle merci di venditori terzi, conservasse tali prodotti con la finalità di pubblicizzare e vendere gli stessi, nel caso in cui era il third-party seller e non Amazon a promuovere e commercializzare detti beni. Ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 lettera b) del Regolamento UE 207/2009 e dell’art. 9 paragrafo 3 lettera b) del Regolamento UE 2017/1001, infatti, il titolare del marchio comunitario può vietare ai terzi “l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno”. La decisione della CGUE, limitata al perimetro fattuale e normativo individuato dal giudice di rinvio, è stata di non assimilare la condotta di stoccaggio delle società resistenti ad un uso illegittimo del marchio, in quanto né Amazon Service Europe né Amazon FC Graben avevano in prima persona la finalità di offrire o immettere in commercio i prodotti del venditore terzo, scopi perseguiti dal solo third-party seller.

Si tratta sicuramente di una sentenza discutibile, forse un’opportunità mancata – per come è giunta la questione al giudice di rinvio – per meglio definire la responsabilità degli intermediari online che offrono servizi “end-to-end” ai sellers clienti che vendono prodotti in violazione.

Cionondimeno, la struttura stessa della creatura di Jeff Bezos, con molteplici succursali ed entità frammentate, contribuisce ad una dispersione delle responsabilità in capo alla piattaforma, che nel caso di specie si scherma dietro a due società che si occupano di “mero stoccaggio” e non dell’offerta o immissione in commercio dei prodotti di terzi, elemento oggettivo dalla cui sussistenza sarebbe dipesa la possibilità per la ricorrente Coty di vietare il magazzinaggio dei beni in violazione destinati ai consumatori. E se da un lato non si può che ammettere che sulla questione pregiudiziale giunta di fronte alla CGUE i giudici si siano dovuti per forza limitare a considerare la natura dei servizi offerti da Amazon Service Europe e Amazon FC Graben, giungendo alla conclusione che nel loro caso non ci fossero le finalità espresse nei Regolamenti UE 207/2009 e 2017/1001, dall’altro la controversia in esame getta ormai ben note ombre sul ruolo degli intermediari online rispetto alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale di cui si macchiano i sellers che ne fanno uso.

Soggetti che gestiscono una quantità incalcolabile di dati di chi vende e compra, che monitorano e agevolano l’incontro tra domanda e offerta, filtrando le offerte di vendita e promuovendone l’acquisto, e che intervengono non solo nelle fasi di stoccaggio delle merci, ma anche in quelle di pagamento, spedizione e reso, non sembrano potersi dire attori passivi nei processi commerciali in cui un numero non irrisorio di prodotti risulta essere illecito. Eppure, ad oggi, sembra ancora così.

Altresì è vero che il meccanismo di scatole cinesi attuato nello schema societario di Amazon nella fattispecie determina di per sé un ulteriore annacquamento delle eventuali responsabilità. La logistica di un operatore online viene assimilata di per sé ad un mero box mover, laddove, nel meccanismo di business model, dovrebbe essere invece considerato come pura estensione operativa, ma di certo non estranea al core business del marketplace. Insomma, un tema che dimostra ora più che mai come lo schema normativo attuale, basato sulla Direttiva 31/2000, non risulti adeguato nel considerare le responsabilità degli intermediari.

Una nostra più dettagliata analisi del caso Coty v. Amazon è consultabile al seguente link

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Author: INDICAM

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