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01 – INDICAM NEWS

Digital Services Act – Update

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Di Mariachiara Anselmino

Lo scorso 15 dicembre la Commissione Europea ha pubblicato le proposte legislative “Digital Services Act” (DSA) e “Digital Market Act” (DMA) volte ad aggiornare le regole che governano il mercato digitale. Nello specifico, quest’ultimo pacchetto di norme stabilisce le regole che le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell’accesso (c.d. “gatekeepers”) dovranno rispettare per garantire un contesto di mercato più equo per gli utenti commerciali, le imprese innovative, le start-up e anche per i consumatori che saranno così messi nelle condizioni di disporre di servizi più numerosi e migliori.

Il “Digital Services Act” introduce invece una serie di obblighi in capo agli intermediari online, con l’obiettivo di tutelare gli utenti e i loro diritti fondamentali, di instaurare un framework chiaro, condiviso e trasparente per quanto riguarda la responsabilità delle piattaforme e di promuovere l’innovazione, la competitività e la crescita del mercato unico.

Dopo un iter tortuoso che ha visto la comunità di portatori di interesse trasmettere le proprie istanze al tempo della consultazione pubblica lanciata a giugno 2020 e nei diversi contatti con la stessa Commissione susseguitesi nei mesi successivi, a metà dicembre è arrivata sul tavolo la proposta definitiva del corposo pacchetto di norme che in parte rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla Direttiva E-Commerce del 2000.

“In parte” perché sebbene lodevole nelle intenzioni, la proposta legislativa risulta ancora scarsamente ambiziosa se guardiamo all’obiettivo di assicurare un ambiente digitale più sicuro e trasparente per consumatori e imprese.

Se da un lato, infatti, si apprezza la previsione di obblighi di trasparenza, l’armonizzazione e snellimento delle procedure di notifica e rimozione dei contenuti illeciti, il dovere di verifica delle credenziali di fornitori commerciali terzi (protocollo “Know Your Business Customer”) e l’istituzione della categoria dei “segnalatori attendibili” cui dare priorità nella gestione dei complaint, dall’altro la proposta si rivela, sotto diversi profili, non all’altezza delle aspettative.

In primo luogo, la maggior parte dei doveri oggetto della mozione sono imposti alle piattaforme (o, in alcuni casi, alle grandi piattaforme) e non invece anche ai servizi di intermediazione e di hosting che rappresentano attori fondamentali nel contrasto ai contenuti illeciti sul web.

In secondo luogo, sono assenti obblighi di monitoraggio generale e quindi di adozione di misure proattive volte a rimuovere i prodotti in violazione: come già ribadito in diverse sedi, la reticenza dei policymaker europei è dovuta alla natura orizzontale della norma in fieri, che andando ad abbracciare un ventaglio ampio di “contenuti” – e quindi non solamente i beni contraffatti – se prevedesse doveri di “filtraggio” innescherebbe una controversia sul piano della libertà di espressione. Riteniamo sia comunque doveroso fare una differenziazione tra un obbligo di monitoraggio generale – di per sé divisivo – e di monitoraggio specifico, che impedisca di pubblicizzare e vendere prodotti illeciti, che nulla hanno a che vedere con una limitazione dei diritti fondamentali.

Altra importante lacuna nel testo della Commissione è riferita alla responsabilità delle piattaforme per i contenuti generati da utenti terzi, che rimane limitata, secondo il principio del “safe harbor” previsto dalla vecchia Direttiva E-Commerce, di cui gli intermediari online possono beneficiare anche qualora abbiano implementato misure volontarie di investigazione e compliance (si tratta di fatto di una codificazione del principio del “Buon Samaritano”). Ciò significa, in sostanza, oberare i titolari di diritto dell’onere, spesso non sostenibile, di monitorare continuamente il web e di dover operare le stesse lunghe e dispendiose segnalazioni per le medesime violazioni che una volta rimosse inevitabilmente ricompaiano sulle piattaforme.

La norma, inoltre, rimane poco chiara per quanto riguarda il sistema di penali previste in caso di reiterata inottemperanza delle piattaforme, sull’estensione ai titolari di diritto dello status di “segnalatori affidabili” oltre che sulla verifica dei venditori, che sebbene operino nella sfera commerciale e siano quindi assoggettati a doveri di trasparenza, risultano spesso non identificabili.

E adesso che la proposta della Commissione è stata pubblicata, a che punto siamo?

La norma ora seguirà la regolare procedura legislativa prevista dall’Unione, che prevede il vaglio del dossier da parte di Consiglio e Parlamento. Sebbene ancora non abbiamo una precisa timeline, sappiamo che in Parlamento si sta ancora discutendo sull’allocazione del documento al committee che ne guiderà l’iter (probabilmente il Comitato per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori, ma nulla è confermato), mentre in Consiglio, la cui presidenza di turno è dal 1° gennaio assegnata al Portogallo, il documento sta venendo discusso dalla Commissione sulla Competitività e la Crescita.

La Commissione ha inoltre aperto, fino al prossimo 17 marzo, un periodo di raccolta feedback che verranno presentati al Parlamento Europeo e al Consiglio per alimentare il dibattito legislativo.

Per noi è quindi evidente quanto sia essenziale, ora più che mai, portare all’attenzione del legislatore europeo le istanze della nostra comunità IP, corredate di dati che descrivano il dispendio di risorse cui sono tenuti i titolari di diritti per contrastare gli illeciti di cui sono vittime e che rimarchino l’importanza di garantire maggiori certezze ai consumatori che credono e investono nell’esperienza digitale e alle imprese che si presentano in maniera legittima su questo mercato per offrire i propri beni e servizi.

La strada è ancora lunga, il Regolamento vedrà infatti la sua pubblicazione nei primi mesi del 2022, ma il momento di agire è ora, per ricordare all’Europa che solo facendosi garante della sicurezza e della trasparenza della rete potrà diventare presenza leader dell’era digitale.

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Author: INDICAM

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