Le novità in materia di Indicazioni Geografiche: tra IG no food, tutela del made in Italy e riforma organica.
di Martini Manna & Partners
La tutela delle Indicazioni Geografiche (cosiddette IG) è stata recentemente interessata da significative modifiche normative a livello europeo.
Innanzitutto, il Regolamento (UE) 2023/2411 ha introdotto un’innovativa disciplina dell’indicazione geografica di prodotti artigianali e industriali locali (si pensi al vetro di Murano o al tweed del Donegal). Questi potranno beneficiare, infatti, di una specifica protezione uniforme sul territorio UE, sulla scia di quanto già avviene da tempo nel settore agroalimentare e vitivinicolo.
Si è trattato del punto di arrivo di un lungo dibattito che negli ultimi anni ha avuto ad oggetto la necessità di estendere tale tutela anche ai prodotti non alimentari. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le produzioni tipiche di un determinato territorio dell’Unione Europea (quali, ad esempio, oggetti in legno o pietre naturali, gioielli, tessuti e pizzi, posate, vetro, porcellane, cuoio e pellami), nonché proteggerne la qualità.
Il Regolamento sarà applicabile dal 1° dicembre 2025. A partire da questa data, pertanto, anche in Italia sarà possibile presentare, per i prodotti menzionati, domande di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (la cosiddetta “IGP no food”), quindi un nuovo titolo di proprietà intellettuale che avrà validità in tutta l’Unione Europea.
La protezione come IGP di prodotti no food richiederà che essi soddisfino i seguenti requisiti:
- origine in uno specifico luogo, regione o Paese;
- possesso di una determinata qualità, reputazione o caratteristica peculiare attribuibile a tale origine geografica;
- svolgimento di almeno una delle fasi produttive nella zona di origine.
Un’importante differenza rispetto al sistema delle indicazioni geografiche a tutela dei prodotti agroalimentari è che il ruolo di autorità UE competente in materia di IGP no food è stato attribuito all’EUIPO anziché alla Commissione Europea.
Da parte sua, il legislatore italiano è intervenuto con la Legge n. 206/2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. Pur non essendo attuativa del Regolamento 2023/2411, tale legge detta principi, misure e azioni (anche in termini di sostegno finanziario alle imprese) per valorizzare i prodotti tipici italiani aventi una particolare origine locale, ponendosi, dunque, in continuità con esso. In particolare, l’art. 42, co. 1 prevede che «La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine». I commi successivi prevedono, poi, che tali produzioni possono essere oggetto di ricognizione da parte delle Regioni, i cui esiti saranno trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione di un regime uniforme di protezione dei prodotti tipici a livello nazionale, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo.
Più recentemente, l’11 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha adottato il Regolamento (UE) 2024/1143, di riforma della previgente disciplina delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Entrato in vigore il 13 maggio 2024, a distanza di oltre trent’anni dall’emanazione del primo regolamento su DOP e IGP, esso offre finalmente una disciplina organica e unitaria della materia, racchiudendo in un unico atto normativo tutte le disposizioni che la riguardano, prima frammentate in tre distinti regolamenti, uniformando e semplificando le procedure di registrazione.
Con questo intervento, oltre a razionalizzare la materia, si è voluto inoltre aumentare la tutela dei prodotti considerati e incoraggiare la sostenibilità e la trasparenza verso i consumatori: la normativa europea in esame non ha solo operato il riordino descritto, ma ha apportato anche alcune novità. Tra le principali possono citarsi:
- l’ampliamento della tutela online delle indicazioni geografiche: le autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri potranno ora disabilitare l’accesso ai nomi di dominio che violano le IGP e ordinare agli Internet Service Provider la rimozione di contenuti in violazione delle stesse, analogamente a quanto già previsto dal Reg. (UE) 2022/2065 (Digital Service Act, DSA) per i contenuti lesivi di altri diritti di proprietà intellettuale;
- la previsione di regole comuni sull’uso delle indicazioni geografiche, utilizzate come ingrediente di un prodotto trasformato, nel nome del prodotto stesso (ad esempio, Panettone con “Cioccolato di Modica IGP”, oppure Sorbetto al “Limone di Sorrento IGP”);
- l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore sull’etichetta di una DOP o di una IGP, nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica;
- il divieto di registrare menzioni tradizionali identiche a, o che richiamino, altre denominazioni (come nel caso del Prošek, vino croato che evoca il Prosecco italiano);
- il rafforzamento di poteri e responsabilità di consorzi e associazioni di produttori;
- la facoltà di inserire pratiche sostenibili nel disciplinare di produzione.
L’intenzione dichiarata del legislatore europeo è quella di valorizzare l’unicità del patrimonio, tipicamente europeo, delle indicazioni geografiche e dei c.d. “regimi di qualità”; queste riforme sono ora attese alla prova sul campo.
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