È giusto e utile far pagare per l’uso delle immagini di beni culturali?
di Andersen Tax & Legal
Negli ultimi anni ha assunto sempre maggior rilievo il fenomeno dell’uso delle immagini di beni culturali per finalità commerciali, specie a fronte dei numerosi casi di imprese italiane ed estere che utilizzano il nostro patrimonio culturale per la loro pubblicità o all’interno dei propri prodotti. Ciò ha comportato un numero crescente di sentenze che hanno condannato l’uso non autorizzato di immagini di beni culturali a scopo di lucro in ossequio alla normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP), facendo tuttavia sorgere perplessità sull’utilità e liceità di tale normativa.
La normativa
Quando si affronta questa tematica è bene, innanzitutto, distinguere tra: i. le opere d’arte su cui non è ancora scaduto il diritto d’autore e quelle ii. cadute in pubblico dominio rientranti, però, nella nozione di beni culturali.
- Le opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore
Per le prime, è il titolare dei diritti patrimoniali d’autore (che potrebbe anche essere un soggetto diverso dal proprietario dell’opera fisica) a poterne autorizzare la riproduzione per finalità commerciali. Tuttavia, come per qualsiasi diritto di privativa intellettuale, decorso il periodo di durata della tutela autorale (in genere 70 anni dalla morte dell’autore), l’opera cade in pubblico dominio e potrà essere liberamente riprodotta da chiunque, anche a scopo di lucro. Tale durata limitata rappresenta una garanzia per la collettività, realizzando il giusto bilanciamento tra l’interesse dell’autore alla proprietà esclusiva dell’opera e quello della collettività a fruirne liberamente.
- I beni culturali
A prescindere dalla caduta in pubblico dominio, se un bene rientra nella nozione di bene culturale del CBCP, per poter utilizzare sue immagini a fini commerciali sarà comunque necessario ottenere l’autorizzazione dell’ente che ha in custodia il bene e pagare il canone, se previsto (artt. 107-108 CBCP). Restano libere, invece, le riproduzioni per uso personale, motivi di studio, finalità di valorizzazione o contenute in pubblicazioni liberamente accessibili, purché prive di scopo di lucro, come previsto dal DM 21.03.2024 n. 108.
Tale normativa, un unicum a livello internazionale, è stata peraltro salvata dal legislatore italiano in fase di recepimento della Direttiva Copyright europea, ponendosi in questo modo in contrasto, secondo alcuni, con le finalità perseguite dalla Direttiva stessa (che mirava infatti a garantire la libera fruizione delle opere dell’ingegno dopo la loro caduta in pubblico dominio).
La giurisprudenza: verso la creazione di uno pseudo-copyright
Partendo dal testo della normativa, la giurisprudenza recentemente pronunciatasi su casi di uso non autorizzato di beni culturali, si è poi spinta oltre, giungendo non solo a ordinare il risarcimento del danno patrimoniale (derivante dal mancato pagamento del canone), ma altresì di un danno non patrimoniale, derivante dallo “svilimento dell’immagine” e dell’“alto valore simbolico e identitario” del bene culturale espressione dell’“identità collettiva nazionale”, causati dal suo uso commerciale (Trib. Venezia, 24.10.2022 Caso Ravensburger; Trib. Firenze, 21.04.2023 Caso Condé Nast). Con ciò, la giurisprudenza sembra voler ampliare la tutela amministrativa dei beni culturali creando un vero e proprio diritto all’immagine del bene culturale. Ciò è infatti stato interpretato da molti come una deriva proprietaria, vale a dire un tentativo di creare per via giurisprudenziale un nuovo diritto di esclusiva sui beni culturali (una specie di pseudo-copyright) senza limiti di durata, con conseguente “evaporazione” del pubblico dominio.
Criticità
I rischi della creazione di un nuovo diritto di esclusiva a durata illimitata sull’immagine dei beni culturali sono evidenti. In primis, è impossibile individuare un confine certo tra gli usi svilenti e quelli leciti, con rischio di decisioni contraddittorie (pensiamo, ad esempio, alla campagna ministeriale Open to Meraviglia: non può forse l’immagine della Venere intenta a scattarsi un selfie o a ballare in discoteca considerarsi svilente dell’immagine e dell’alto valore simbolico della stessa?). In secundis, non è chiaro quali siano i beni culturali espressione dell’“identità collettiva nazionale” il cui illecito utilizzo ne costituirebbe svilimento. Non dovrebbero forse rientrarvi anche le opere della lirica o della letteratura ormai in pubblico dominio? Eppure (per fortuna) il loro uso commerciale non richiede alcuna autorizzazione/canone.
Scarsa utilità ed effetto boomerang
In molti hanno sostenuto che una delle finalità principali della disciplina vigente è in realtà la necessità di liquidità dello Stato, e non tanto la tutela dell’immagine dei beni culturali. Tuttavia, tale obiettivo potrebbe non essere raggiunto, potendosi tale rigida normativa rivelare al contrario un boomerang per gli italiani, almeno sotto due profili. Innanzitutto, in termini di spese legali che lo Stato, a fronte della riscossione di pochi euro dai canoni, deve sostenere per difendersi nei giudizi aventi ad oggetto l’uso asseritamente illecito di beni culturali (specie all’estero, dove è necessario rivolgersi ad avvocati locali). In secondo luogo, in termini di mancate opportunità per gli italiani di utilizzare liberamente il proprio patrimonio culturale collettivo caduto in pubblico dominio, a fronte invece della sua libera utilizzazione da parte di soggetti esteri (sul punto, infatti, la Corte di Stoccarda nel Caso Ravensburger ha correttamente ritenuto non applicabile il CBCP al di fuori dell’Italia). Paradossalmente, quindi, gli italiani, pur essendo titolari collettivamente del proprio patrimonio culturale in pubblico dominio, sarebbero gli unici a dover pagare per poterne utilizzare l’immagine.
In definitiva: che fare?
Che non sia giusta né utile la disciplina del CBCP è, ad avviso di chi scrive, chiaro. Tuttavia, se è lecito e doveroso esprimere le proprie criticità, è pur vero che, se non si vuole incorrere in condanne risarcitorie, chi intende oggi utilizzare a scopo di lucro l’immagine di un bene culturale dovrà osservarne le disposizioni. Innanzitutto, dovrà domandarsi a quale disciplina l’opera sia riconducibile (CBCP o Legge Diritto d’Autore). Dopodiché, dovrà individuare il titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera, ottenendo infine l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine dell’opera e, laddove richiesto, pagare il relativo canone.
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